Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 22 maggio 2017 (est. G. Buffone)
ASSEGNO DIVORZILE – PARAMETRO DI RIFERIMENTO – REVIREMENT DELLA CASSAZIONE – TENORE DI VITA – ESCLUSIONE
Il presupposto giuridico per il riconoscimento dell’assegno divorzile non è il pregresso tenore di vita matrimoniale, bensì la “non” indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente. Per “indipendenza economica” deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali). Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili). Ulteriore parametro, per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza, può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.
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