Il Tribunale aveva dichiarato la separazione tra i coniugi con la previsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
La Corte d’Appello ha riformato la sentenza, revocando l’assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione (sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 4 novembre 2015, n. 22603 ) ha rigettato il ricorso proposto dalla moglie ritenendo che, anche a voler considerare una possibile violazione dell’art. 156 c.c., l’impugnazione non avesse colto la ratio decidendi basata proprio su una puntuale comparazione dei redditi delle parti che seppure non uguali (1400 netti per lei e 2600 netti per lui) sono resi pressochè corrispondenti dalla circostanza per la quale il marito è obbligato al pagamento di una rata mensile di mutuo pari a 990,00 euro, un mutuo che gli ha consentito di acquistare dalla moglie la metà della casa coniugale e ha consentito alla sig.ra di acquisire una casa di proprietà in cui abitare dopo la separazione; la Corte d’Appello ne ha così dedotto che i redditi spendibili dai due ex coniugi sostanzialmente si equivalgono e consentono ad entrambi una vita dignitosa e non sostanzialmente dissimile da quella condotta in costanza di matrimonio, circostanze queste che escludono il diritto della moglie ad un assegno di mantenimento gravante a carico del marito
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