Assegnazione della casa permane fino alla revoca giudiziale

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Se dopo il divorzio l’ex marito vende a terzi la casa, la casa resta comunque assegnata all’ex moglie convivente con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente finchè, con provvedimento giudiziale, non venga dichiarata decaduta l’assegnazione.

Lo ha sancito la sentenza 15367 del 22 luglio 2015 della prima sezione civile di Cassazione: dopo il divorzio l’ex marito aveva alienato il bene a  un terzo che, appurata la maggiore età della figlia, ormai autonoma economicamente, aveva inviato una missiva di rilascio dell’immobile. Aveva quindi chiesto al Tribunale di accertare l’insussistenza del diritto di madre e figlia a continuare a vivere nella ex casa familiare, chiedendo di condannarle alla corresponsione di un’indennità di occupazione dal 2005, da quando cioè la ragazza aveva trovato un lavoro. La causa giunge in Cassazione e il Collegio chiarisce che «finché perdura il titolo in forza al quale il coniuge assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento», quindi «la sussistenza di un provvedimento di assegnazione di detto immobile, regolarmente trascritto, obbliga il terzo – divenutone proprietario- al rispetto della destinazione dal provvedimento stesso impressa al bene, fino a che, con una successiva pronuncia giudiziale, il suddetto vincolo non venga ad essere decaduto».

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