In caso di separazione o divorzio, la casa familiare, indipendentemente da chi ne risulta essere proprietario, va assegnata al genitore presso il quale il figlio minorenne o maggiorenne economicamente non autosufficiente vive in modo prevalente.
In pratica: la casa segue i figli, in modo da garantire alla prole la conservazione dell’ambiente familiare ove sono cresciuti.
E se il figlio maggiorenne se ne va di casa, ad esempio per frequentare l’università in un’altra città? Secondo la giurisprudenza prevalente, il genitore “assegnatario” perde il diritto di continuare a vivere presso l’abitazione, che deve quindi restituire, salvo, ovviamente, non se sia l’esclusivo proprietario.
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