In tema di affidamento condiviso con collocamento paritetico dei figli presso entrambi i genitori, il godimento della casa familiare costituisce un’utilità economicamente valutabile che il giudice deve considerare ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei minori. Pertanto, anche in presenza di una convivenza assolutamente paritaria dei figli con entrambi i genitori, il costo locativo della casa familiare assegnata a uno di essi, unitamente agli oneri condominiali sostenuti dall’altro, incide sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento, dovendosi evitare duplicazioni o indebiti incrementi del contributo mensile, specie ove talune spese rientrino già nel novero delle spese straordinarie
In presenza di affidamento condiviso con collocamento paritetico, l’assegnazione della casa familiare:
non discende automaticamente dalla parità dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
resta ancorata esclusivamente al preminente interesse dei minori, inteso come tutela della continuità dell’ambiente domestico quale centro degli affetti, delle abitudini di vita e delle relazioni quotidiane.
Pertanto, ove manchi un collocamento prevalente, il giudice deve individuare la soluzione concretamente più idonea a tutelare l’interesse dei figli, valutando caso per caso quale assetto abitativo garantisca maggiore stabilità e minor impatto disgregativo sulla loro vita quotidiana, anche in assenza di accordi tra i genitori
Cass. sez. I civ. ord. 11 dicembre 2025, n. 32215
LA VICENDA
Nel giudizio di separazione personale, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, assegnando tuttavia la casa familiare alla madre e ponendo integralmente a carico del padre il canone di locazione e gli oneri condominiali, oltre a un contributo mensile al mantenimento e alla partecipazione alle spese straordinarie. La Corte d’Appello aveva significativamente aumentato l’assegno di mantenimento, valorizzando il divario reddituale e il tenore di vita dei minori. La Corte di Cassazione ha cassato la decisione, affermando che, anche in regime di affidamento e collocamento paritetico, l’assegnazione della casa familiare e il relativo costo sopportato da uno dei genitori devono essere necessariamente considerati nella quantificazione del mantenimento, poiché rappresentano un valore economico rilevante già destinato alla soddisfazione delle esigenze dei figli, non potendo giustificare un ulteriore aumento dell’assegno mensile
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