Va nominato l’amministratore di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell’inabile non può essere garantita dall’amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell’amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell’infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Tribunale Salerno, sezione I, sentenza 27 luglio 2022 n. 2708
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