Amministrazione di sostegno: divieto di nozze

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L’amministratore di sostegno non può essere autorizzato dal Giudice a dichiarare, in nome e per conto del beneficiario in coma, la volontà di quest’ultimo di contrarre matrimonio, neppure se il beneficiario e la compagna convivono da anni, e il primo aveva manifestato la propria intenzione di sposarsi.

il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall’articolo 85 cod. civ. per l’interdetto per infermità di mente, non si applica automaticamente al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Infatti, l’articolo 411 dello stesso Codice dispone che i provvedimenti previsti dalla legge per l’interdetto possano essere adottati nei confronti del beneficiario solo se ciò risponda «all’interesse del medesimo».
Il divieto di nozze si può quindi giustificare unicamente in presenza di circostanze di eccezionale gravità; come, ad esempio, in caso di «totale incapacità di intendere e volere del soggetto» beneficiario dell’amministrazione, ma anche quando l’interessato «non sia in grado – prosegue il decreto – di comprendere e soppesare adeguatamente le conseguenze della scelta».

Giudice Tutelare La Spezia decreto  4 marzo 2020

 

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