La misura di protezione è superflua ed inutilmente gravatoria e non può, perciò, essere disposta al ricorrere di una delle seguenti circostanze: a) la presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficianda (e priva al suo interno di conflittualità, o tacciabile di un qualche, pur recondito, sospetto in ordine a velleità di approfittamento); b) l’intervento mirato dei soggetti istituzionali deputati all’ausilio delle persone variamente bisognose; c) la disponibilità, in termini di piena e sufficientemente informata accettazione, da parte del soggetto bisognoso, ad avvalersi dell’aiuto proveniente dai predetti soggetti; d) la limitata difficoltà di compimento delle “attività di protezione”, in riferimento ad una agevole sormontabilità delle varie problematiche di natura pratica, burocratica e giuridica che via via si vadano a presentare
Lo ha deciso il Tribunale di Vercelli con il decreto 16/10/2015
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