Il giudice tutelare gode di ampi poteri nel determinare le attribuzioni dell’amministratore di sostegno e non è vincolato alle indicazioni fornite dal consulente tecnico.
«il compendio normativo concernente l’amministrazione di sostegno attribuisce ampi poteri ufficiosi in merito al contenuto del decreto di apertura al giudice tutelare, il quale non solo può individuare gli atti bisognosi dell’attività di sostegno e scegliere il regime giuridico a cui assoggettare tale attività nell’ambito dell’alternativa prevista dall’art. 405, co. 5, n. 3 e 4, c.c.», vale a dire assistenza o rappresentanza, «ma addirittura può (ai sensi dell’art. 407. Co. 4, c.c.) in ogni tempo e anche d’ufficio, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno»
Corte di cassazione, sentenza n. 4266 del 19.2.2020
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