La deroga alla regola dell’affidamento condiviso si giustifica, come nel caso di specie, se vi è la radicata volontà del minore di non avere rapporti con il padre il cui coinvolgimento nelle decisioni che non siano di maggiore importanza, potrebbe verosimilmente essere vissuto dal minore come pregiudizievole in quanto percepito come l’intrusione nella sua sfera personale da parte di una figura con cui non ha più alcuna condivisione da molti anni e che ha mostrato, in passato, di non essere in grado di sintonizzarsi in modo sufficientemente adeguato rispetto ai vissuti ed ai comprensibili timori del figlio.
Tribunale di Grosseto, sent. 29 aprile 2024 n. 439
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