In tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti e la ripartizione dei tempi con il genitore non convivente non può basarsi su una simmetrica e paritaria permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito, fermo restando la necessità di garantire al minore la situazione più confacente al proprio benessere e il diritto dello stesso ad una piena relazione con entrambi i genitori.
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3652
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