Un regime di visita che vede il minore rimanere con la madre per un periodo di tempo ben superiore rispetto al padre non implica violazione dei principi dell’affido condiviso, che non presuppone necessariamente, come da prassi ampiamente consolidata, tempi uguali o simili di permanenza del figlio con entrambi i genitori.
Con l’ordinanza 16297/2015 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui affidamento condiviso non significa equa ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore: affido condiviso significa condivisione della titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, anche, quindi, con previsione di una frequentazione inferiore di un genitore rispetto all’altro.
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