«La regolamentazione dei rapporti fra i genitori non conviventi e i figli minori, non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli ed all’esplicazione del loro ruolo educativo».
Cass. civile ord. n. 3652 del 13 febbraio 2020
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