Qualora non emergano elementi di incapacità o inadeguatezza genitoriale, deve essere disposto il regime dell’affidamento condiviso, la cui adozione è esclusa dal Legislatore nelle sole ipotesi in cui la condivisione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori determini un concreto e specifico pregiudizio per il minore; in assenza di elementi di incapacità genitoriale, deve prioritariamente disporsi l’affido condiviso anche quando uno dei due genitori risieda abitualmente all’estero
Trib. Rimini decreto 12 giugno 2018
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