Affidamento familiare disposto dal Giudice ma regolato dai Servizi sociali

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L’art. 4, n. 3 della legge n. 184 del 1983, come novellato dalla legge 149 del 2001 e dal d.lgs. n. 54 del 2013, in attuazione della legge delega n. 219 del 2012, in relazione all’affidamento familiare, nel dissenso manifestato dai genitori del minore, attribuisce alla cognizione giudiziale il potere di disporre d’ufficio l’affido etero-familiare nella necessità, attesa la natura contenziosa della vicenda, di addivenire ad un provvedimento giurisdizionale; ciò non vale, nella “ratio” della disposizione indicata, ad attribuire, altresì, alla stretta competenza giurisdizionale, la fissazione delle modalità attuative del provvedimento disponente l’affido che, servizi organizzati sul territorio, e dotati di specifiche competenze in ambito socio-sanitario, più agevolmente possono individuare in relazione al caso concreto, su delega del giudice disponente

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