Con riferimento all’obbligo, da parte del presidente del tribunale per i minorenni, di disporre la comparizione dei parenti entro il quarto grado, nell’ipotesi in cui attraverso le indagini effettuate ne consti l’esistenza, è sufficiente rilevare che l’art. 12, comma 1, L. n. 184 del 1983, adottando una formula simile a quella impiegata dall’art. 10, comma 2, e dall’art. 11, comma 1, considera solo quelli, tra tali parenti, che «abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore»: soggetti questi, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l’acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine
Cass. civile sent. 20 ottobre 2021 n. 29248
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