Dichiarazione di adottabilità: la formulazione di un giudizio di inidoneità genitoriale, non recuperabile in tempi consoni allo sviluppo psicofisico dei minori, era dovuta: alla grave carenza del ricorrente (e della moglie) nel riconoscere i bisogni emotivi ed affettivi dei figli in quanto concentrato sulle proprie vicende personali; alla limitata capacità di comprendere il comportamento proprio e dei minori in termini di stati mentali e all’attribuzione della responsabilità a totale carico del mondo esterno, ritenendosi estraneo a qualunque responsabilità rispetto agli eventi. Tale evidente approccio mentale di entrambi i genitori nei rapporti con i figli minori è stato pienamente riscontrato, secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, nella valutazione psicologica e neuropsichiatrica delle minori dichiarate adottabili.
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2021, n. 25341
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