L’abbandono della casa coniugale autonomamente attuato dal coniuge è sufficiente da solo, indipendentemente dalla violazione dell’obbligo di fedeltà, ad integrare causa di addebito della separazione in quanto implicante l’impossibilità di prosecuzione della convivenza, secondo quanto costantemente ritenuto negli orientamenti espressi anche in sede di legittimità, in forza dei quali «l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata osservando che non aveva alcuna rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione al marito, la mancata prova dell’affermata relazione extraconiugale, non essendo contestato l’abbandono della casa coniugale)» (Cass. 4.12.2014 n. 25663)