Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella Costituzione (artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 11 settembre 2020, n. 12223