Deve essere accolta la domanda di revoca dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, qualora risulti provato una nuova condizione di reddito della resistente, tale da garantire alla stessa una totale autonomia sul versante economico-finanziario e, allo stesso tempo, risulti che le spese sostenute dalla resistente non siano dissimili da quella già precedentemente sostenute.
Trib. Bari 17 marzo 2020