Gli accordi assunti in sede di separazione consensuale per la parte in cui escludevano per il futuro la possibilità di chiedere emolumenti in sede di divorzio, devono considerarsi nulli per illiceità della causa, potendo la corresponsione di una tantum avvenire soltanto in sede di giudizio di divorzio.
Cass. civ. Ord., 6 settembre 2019, n. 22401