La revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile a seguito di nuove nozze contratte dal beneficiario non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente a decorrere dalla data di celebrazione del nuovo matrimonio, con la conseguenza che le somme percepite dopo tale data devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo, costituiscono oggetto di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. e devono dunque essere restituite.
Trib. Spezia 20.6.2018