La guardia medica chiamata da un paziente affetto da una grave sintomatologia che gli domanda un’urgente visita domiciliare non può limitarsi a consigliargli telefonicamente un farmaco ma deve recarsi presso il malato.
Diversamente, il medico incorre nel reato di omissione di atti di ufficio (Cass. Pen. numero 39428/2017)