La Cassazione rigetta il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’Appello che aveva escluso il suo obbligo di di pagare il canone di locazione relativo all’immobile in cui vivevano moglie e figli minori al contempo tuttavia aumentando l’assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli, nonostante la contumacia della reclamata.
La Cassazione (Cass., Vi sez. civ., ord. 14830/2017 ), adita dall’uomo, rigetta il ricorso, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è l’attribuzione e la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d’ufficio dal giudice essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti.