Deve ritenersi che il danno da lesione del rapporto parentale debba essere ricondotto nell’alveo dell’art. 2059 c.c. e riconosciuto alla convivente di fatto della madre del soggetto deceduto a condizione che sussista un significativo e duraturo legame affettivo con la vittima primaria, dovendo osservarsi che la questione dell’esistenza o dell’assenza di una “vita familiare” ex art. 8 CEDU, in assenza di qualsiasi vincolo di parentela, è anzitutto una questione di fatto e ricomprende anche le unioni omosessuali.
Nel caso di polizza infortuni, qualora si verifichi il caso morte, si applica la disciplina propria delle assicurazioni sulla vita che non incontra il limite del principio indennitario con conseguente non applicabilità dell’art. 1916 cc.