Il figlio studente universitario fuori corso perde l’assegno di mantenimento.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 1858/16: «il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita». Nel caso esaminato, i genitori hanno dato a entrambi i figli la possibilità di frequentare l’università, ma senza brillanti risultati da parte di questi ultimi.