Se il genitore obbligato a pagare l’assegno di mantenimento per il figlio va a vivere in affitto con la nuova famiglia, l’importo dell’assegno può essere diminuito.
Lo sancisce la Cassazione con ordinanza n. 11438 del 22 maggio 2014.
Il principio che sta alla base della decisione consiste nel fatto che il canone locatizio incide sulla capacità economica dell’onerato, e vale quindi come fatto sopravvenuto idoneo a considerare legittima la riduzione della somma dovuta per il mantenimento; tutto ciò anche considerato il diritto del coniuge obbligato a mantenere un tenore di vita corrispondente alla propria situazione economica.
In pratica, seppure l’assegno di mantenimento debba garantire a chi lo percepire il diritto a conservare il “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, tale diritto spetta anche a chi paga il mantenimento.