In materia di obblighi di mantenimento derivanti dalla separazione personale dei coniugi, la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell’art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36 c.p.c.) presuppone l’accertamento dell’insussistenza di un concreto pericolo di inadempimento da parte del coniuge obbligato. Tale valutazione deve essere effettuata anche alla luce della pregressa condotta del debitore, assumendo particolare rilevanza la reiterata omissione o il ritardo nel versamento degli assegni, nonché la necessità per il creditore di ricorrere a procedure esecutive per ottenere il pagamento. L’integrale soddisfacimento dei crediti pregressi non determina, pertanto, automaticamente il venir meno della garanzia ipotecaria, qualora permanga il rischio di futuri inadempimenti. Né la pendenza del giudizio di divorzio o l’adozione di provvedimenti temporanei e urgenti comportano, di per sé, l’estinzione dell’obbligazione di mantenimento garantita dall’ipoteca.
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II civile, sentenza 22 ottobre 2026
Un coniuge separato ricorreva al Tribunale di Torre Annunziata chiedendo la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dall’ex moglie su alcuni immobili di sua proprietà, a garanzia degli obblighi di mantenimento stabiliti dalla sentenza di separazione.
Il ricorrente sosteneva di avere integralmente soddisfatto il debito garantito, anche attraverso pagamenti effettuati nell’ambito di procedure esecutive, e riteneva pertanto venute meno le ragioni dell’iscrizione ipotecaria.
La resistente si opponeva alla domanda, evidenziando che il marito aveva ripetutamente omesso o ritardato il pagamento degli assegni, costringendola a intraprendere numerose iniziative esecutive, soprattutto mediante pignoramenti presso terzi dei canoni di locazione percepiti dal debitore.
Il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla Cassazione nelle pronunce n. 1076/2023 e n. 29883/2024, ha ritenuto che la reiterata condotta inadempiente costituisse un indice concreto del pericolo di futuri inadempimenti, tale da giustificare il mantenimento della garanzia ipotecaria.
Ha inoltre escluso che la pendenza del giudizio divorzile e i provvedimenti temporanei adottati in quella sede potessero determinare automaticamente l’estinzione dell’obbligo di mantenimento.
La domanda di cancellazione dell’ipoteca è stata quindi rigettata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre accessori.
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