Gli accordi patrimoniali conclusi dai coniugi in sede di separazione personale non sono automaticamente vincolanti nel successivo giudizio di divorzio, dovendosi distinguere tra pattuizioni aventi causa nella separazione e negozi patrimoniali autonomi che trovano nella crisi coniugale una mera occasione.
Le prime, ancorché attuate mediante prestazioni atipiche, in quanto funzionali all’adempimento dei doveri di solidarietà coniugale, sono suscettibili di essere superate dalla successiva regolamentazione economica del divorzio, previo autonomo accertamento dei relativi presupposti. Le seconde, invece, restano assoggettate alle regole dell’autonomia privata e sono sottratte ai poteri modificativi o conformativi del giudice del divorzio.
Sono pertanto nulle, per contrasto con l’indisponibilità dei diritti matrimoniali di cui all’art. 160 c.c., le clausole degli accordi di separazione dirette a predeterminare, vincolare o escludere il futuro assegno divorzile, mentre le pattuizioni patrimoniali autonome conservano la propria efficacia.
Gli accordi separativi, pur privi di efficacia vincolante sulla futura attribuzione dell’assegno divorzile, possono tuttavia essere valorizzati dal giudice quali elementi probatori e sintomatici del contributo prestato da ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro, nell’ambito dell’autonoma valutazione dei presupposti dell’assegno divorzile.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 22 ottobre 2026, n. 27533
Due coniugi, sposati dal 1989 e genitori di tre figli, avevano definito nel 2019 una separazione consensuale mediante un articolato accordo economico-patrimoniale, comprendente l’uscita della moglie dalla società familiare, l’assunzione di obbligazioni economiche da parte del marito e ulteriori attribuzioni patrimoniali. Era altresì prevista una clausola volta a confermare, anche in sede di divorzio, le condizioni economiche concordate.
Nel successivo giudizio di divorzio, il Tribunale di Vicenza aveva escluso il diritto della moglie all’assegno divorzile, ritenendo che la disparità economica tra le parti fosse stata adeguatamente compensata dagli accordi raggiunti in sede di separazione.
La Corte d’Appello di Venezia aveva invece riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di euro 1.000 mensili, valorizzando la significativa disparità economico-patrimoniale, la durata ultratrentennale del matrimonio e il contributo della donna alla vita familiare e alla formazione del patrimonio del marito. Aveva inoltre escluso l’efficacia vincolante della clausola diretta a predeterminare il trattamento economico del futuro divorzio.
Investita dei ricorsi di entrambi i coniugi, la Cassazione ha chiarito che gli accordi di separazione non possono vincolare il giudice nella successiva determinazione dell’assegno divorzile, ma occorre distinguere le clausole direttamente funzionali alla regolamentazione della crisi coniugale dai negozi patrimoniali autonomi, che conservano efficacia secondo le regole ordinarie.
La Suprema Corte ha altresì precisato che le attribuzioni patrimoniali effettuate in sede di separazione possono essere considerate ai fini della ricostruzione della complessiva situazione economica delle parti e del contributo prestato alla formazione dei rispettivi patrimoni, senza determinare alcun automatismo nel riconoscimento o nell’esclusione dell’assegno.
La Cassazione ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione della Corte d’Appello e l’attribuzione alla moglie dell’assegno divorzile di euro 1.000 mensili.
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