In tema di sovraindebitamento del consumatore, integra la colpa grave ostativa all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, la condotta del debitore che, pur essendo pienamente consapevole dell’esistenza di obbligazioni restitutorie nei confronti dell’ex coniuge, assunte nell’ambito degli accordi di separazione, nonché degli obblighi di mantenimento e della propria limitata capacità reddituale, contragga reiteratamente nuovi e rilevanti finanziamenti, manifestamente sproporzionati rispetto alle proprie risorse economiche.
La valutazione della colpa grave deve essere effettuata ex ante, verificando se, al momento dell’assunzione delle nuove obbligazioni, il debitore potesse ragionevolmente confidare nella capacità di adempiere sia agli impegni preesistenti sia a quelli successivamente contratti.
Qualora il sovraindebitamento derivi da scelte finanziarie consapevoli e gravemente imprudenti, anziché da circostanze sopravvenute e imprevedibili, deve escludersi l’accesso alla procedura di ristrutturazione, senza che la maggiore convenienza economica del piano rispetto all’alternativa liquidatoria possa sanare il difetto del requisito soggettivo di ammissibilità.
Corte d’Appello di Lecce, Sezione I civile, sentenza 27 luglio 2026, n. 40
La controversia trae origine dal ricorso presentato da un uomo separato, il quale aveva chiesto al Tribunale di Lecce l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sostenendo che la propria situazione di sovraindebitamento fosse conseguenza della crisi coniugale, degli obblighi di mantenimento dei figli, delle spese legali e dei finanziamenti progressivamente contratti. Il piano prevedeva il regolare pagamento del mutuo ipotecario, il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati mediante un apporto di € 15.000 del padre del debitore e il pagamento dei creditori chirografari nella misura dello 0,67%. Il Tribunale aveva omologato il piano, ritenendo che l’indebitamento fosse derivato dal tentativo, seppure infruttuoso, di far fronte agli obblighi familiari e alle conseguenze economiche della separazione.
L’ex moglie proponeva reclamo, evidenziando che il marito, nonostante avesse riconosciuto nel 2018 un consistente debito restitutorio nei suoi confronti, aveva successivamente contratto ulteriori finanziamenti: un mutuo ipotecario di circa € 137.700, una cessione del quinto dello stipendio di circa € 20.000 e un ulteriore finanziamento di circa € 13.700.
La Corte d’Appello di Lecce ha accolto il reclamo, rilevando che il debitore aveva volontariamente aggravato la propria esposizione finanziaria, pur conoscendo l’entità e la scadenza delle obbligazioni già assunte nei confronti dell’ex coniuge. In particolare, i giudici hanno escluso che l’acquisto dell’immobile, già utilizzato in comodato gratuito, costituisse un’esigenza necessitata e hanno osservato che non era stata adeguatamente documentata la destinazione degli ulteriori finanziamenti a spese familiari o indifferibili. La Corte ha quindi ravvisato una condotta caratterizzata da colpa grave, causalmente determinante dello stato di sovraindebitamento, precisando che la maggiore convenienza del piano per i creditori non può superare tale causa ostativa. Conseguentemente, ha revocato l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e condannato il debitore alle spese del giudizio di reclamo.