In tema di illecito endofamiliare, la discontinuità della presenza affettiva ed economica di un genitore nella vita del figlio non determina, di per sé, un danno risarcibile. Ai fini della responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c. è necessario che sia provata una consapevole, grave e protratta sottrazione ai doveri genitoriali, causalmente idonea a determinare un’apprezzabile lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa: pur potendo essere desunto in via presuntiva dalla perdita della bigenitorialità, resta a carico dell’attore la prova della condotta illecita, del danno-conseguenza e del nesso causale. Non integra pertanto l’illecito risarcibile una presenza paterna meramente intermittente quando risulti che il rapporto padre-figlio non sia mai stato totalmente interrotto e manchi la prova di concrete ripercussioni pregiudizievoli sulla sfera personale del figlio.
Tribunale di Ancona, Sez. I civile, sentenza 16 luglio 2026, n. 1477
Sintesi della vicenda
La madre di un ragazzo nato fuori dal matrimonio aveva agito nei confronti del padre chiedendo la regolamentazione dell’affidamento, del collocamento, delle frequentazioni e del mantenimento, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia in favore del figlio sia in proprio. Secondo la ricorrente, il padre aveva tenuto, sin dalla nascita, una condotta caratterizzata da lunghi periodi di assenza, frequentazioni sporadiche e contribuzioni economiche irregolari.
Nel corso del giudizio il figlio diveniva maggiorenne, pur non essendo economicamente indipendente, sicché il Tribunale non provvedeva più su affidamento, collocamento e visite. Quanto al mantenimento, accertato un reddito materno di circa € 1.350-1.400 mensili e paterno di circa € 2.000-2.400 netti mensili, il Collegio poneva a carico del padre un assegno di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda risarcitoria per illecito endofamiliare. Le testimonianze offerte dalla madre erano in larga parte de relato actoris e, quindi, insufficienti a dimostrare una totale deprivazione della figura paterna. Le stesse allegazioni materne descrivevano, peraltro, una presenza paterna «intermittente», ma non una radicale assenza: il padre aveva avuto contatti con il figlio in diverse fasi della sua crescita, era stato coinvolto anche durante il percorso psicologico seguito dal ragazzo e, al momento della decisione, padre e figlio si incontravano circa due volte al mese.
È risultata inoltre carente la prova del danno-conseguenza: non erano state dimostrate concrete ripercussioni sulla sfera personale, emotiva o psicologica del figlio, né era stato provato un nesso causale tra la precedente diagnosi di sindrome di Hikikomori e il comportamento paterno. Il Tribunale precisa che, sebbene la Cassazione consenta di ricorrere alla prova presuntiva del danno derivante dalla perdita della bigenitorialità, il pregiudizio non può considerarsi automaticamente in re ipsa.
Rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dalla madre in proprio, il Tribunale sottolinea infine la distinzione tra risarcimento del danno endofamiliare e azione di regresso: il genitore che abbia mantenuto da solo il figlio può chiedere all’altro il rimborso della quota di sua spettanza, ma tale pretesa ha natura e presupposti differenti rispetto alla domanda risarcitoria e deve essere specificamente formulata.
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