In tema di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, il provvedimento giudiziale ex art. 250, comma 4, c.c. che tiene luogo del consenso mancante dell’altro genitore non ha natura meramente autorizzativa, ma pienamente sostitutiva del riconoscimento. Ai fini della decisione, il giudice deve operare un concreto bilanciamento tra il diritto del genitore all’affermazione della verità biologica e il superiore interesse del minore, valutando, in chiave prognostica, se l’instaurazione giuridica del rapporto di filiazione possa determinare una grave compromissione del suo sviluppo psico-fisico. Ne consegue che il riconoscimento può essere negato quando le condotte gravemente violente, intimidatorie e maltrattanti poste in essere dal genitore, anche durante la gestazione e in presenza dei figli, unitamente all’assenza di resipiscenza, evidenzino un concreto rischio per l’equilibrio e lo sviluppo del minore.
Trib. Ravenna sentenza n. 577/2025 del 24 settembre 2025
Sintesi della vicenda
Il padre di una bambina nata nel marzo 2022, riconosciuta alla nascita soltanto dalla madre, adiva il Tribunale di Ravenna chiedendo, ai sensi dell’art. 250, comma 4, c.c., di poter riconoscere la figlia nonostante il mancato consenso materno. Sosteneva di voler provvedere al sostegno morale e materiale della minore.
La madre rappresentava tuttavia l’esistenza di gravi e reiterate condotte violente poste in essere dall’uomo nei suoi confronti, anche durante la gravidanza e alla presenza del proprio altro figlio, rimettendo al Tribunale la valutazione circa la compatibilità del riconoscimento con il superiore interesse della bambina. Anche il curatore speciale concludeva per il rigetto della domanda.
Determinante risultava la vicenda penale del padre, condannato dal Tribunale di Rovigo, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna. Dalle risultanze del processo penale emergevano quotidiane condotte di umiliazione, aggressione verbale e fisica, sfruttamento economico e minacce di morte. Il giudice penale aveva inoltre evidenziato la totale assenza di resipiscenza dell’uomo.
Il Collegio ha ritenuto che tali elementi delineassero un sistema familiare fondato sull’intimidazione, sulla prevaricazione e sulla violenza fisica e verbale e che, pertanto, alla costituzione giuridica del rapporto di filiazione fosse associato un concreto rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico della bambina.
Effettuato il necessario bilanciamento tra il diritto del padre al riconoscimento e l’interesse della minore, il Tribunale ha quindi attribuito prevalenza a quest’ultimo e rigettato la domanda di riconoscimento paterno.