Nel giudizio relativo all’affidamento dei figli, quando venga allegata l’esistenza di condotte di violenza domestica o aggressiva da parte di un genitore, il giudice civile ha il dovere di procedere a un autonomo e completo accertamento dei fatti, senza poter ritenere superflua l’istruttoria sulla sola base dell’archiviazione del procedimento penale. Il diritto alla prova costituisce espressione del diritto di difesa e non può essere compresso mediante il rigetto immotivato delle istanze istruttorie, la presunzione automatica di abbandono delle prove non reiterate o una valutazione apodittica della loro genericità. Inoltre, le registrazioni fonografiche non disconosciute conservano il valore di prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. e non possono essere arbitrariamente degradate a meri indizi.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 7 luglio 2026, n. 22872
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di divorzio il Tribunale aveva disposto l’affidamento del minore ai Servizi sociali, il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione degli incontri con il padre. La madre aveva dedotto l’esistenza di comportamenti violenti del padre, chiedendo l’ammissione di prove testimoniali, la valorizzazione di registrazioni audio e la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ma tali richieste erano state respinte sia in primo grado sia dalla Corte d’appello di Venezia, la quale aveva ritenuto le prove irrilevanti o rinunciate e aveva valorizzato l’archiviazione del procedimento penale.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la Corte territoriale aveva illegittimamente negato il diritto alla prova, utilizzando argomentazioni non conformi ai principi del giusto processo: aveva attribuito rilievo decisivo all’archiviazione penale, aveva considerato automaticamente abbandonate le richieste istruttorie non reiterate, aveva escluso le prove testimoniali con motivazione insufficiente e aveva svalutato le registrazioni audio pur in assenza di un valido disconoscimento. Ha inoltre rilevato la violazione del contraddittorio per l’omessa instaurazione del subprocedimento previsto dall’art. 709-ter c.p.c. (oggi art. 473-bis.38 c.p.c.) in presenza di fatti sopravvenuti riguardanti il minore. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
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