In materia di affidamento dei figli minori, il principio di bigenitorialità non comporta il diritto del genitore a una ripartizione paritaria dei tempi di permanenza, né impone di ampliare il calendario di frequentazione per il solo fatto che il genitore disponga di modalità di lavoro flessibili o di giornate in smart working. La valutazione circa la concreta incidenza degli impegni lavorativi e dell’organizzazione dell’attività professionale rientra nell’apprezzamento di merito del giudice, il quale deve individuare la soluzione più conforme al superiore interesse del minore, privilegiando la continuità dell’habitat di vita, la stabilità delle abitudini e le esigenze di crescita.
Cass. civile ord. 24005 del 24/7/2026
Sintesi della vicenda
Il padre di due minori proponeva ricorso ex art. 337-quinquies c.c. chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento stabilite nel 2019. Domandava il collocamento prevalente dei figli presso di sé, la revoca dell’assegno di mantenimento, il mantenimento diretto e una più ampia permanenza dei minori, soprattutto durante il periodo estivo, sostenendo l’inadeguatezza della madre e il miglioramento della propria situazione genitoriale. Nel giudizio erano state espletate una CTU psicologica e una CTU contabile.
Il Tribunale aveva confermato il collocamento presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre e rigettando le ulteriori domande. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, aveva soltanto aumentato da tre a quattro settimane il periodo di permanenza estiva dei figli presso il padre, confermando per il resto il provvedimento di primo grado.
Il padre ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro:
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che tutte le doglianze erano dirette, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito. Ha evidenziato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la scelta di mantenere il collocamento prevalente presso la madre, valorizzando la continuità dell’ambiente di vita dei minori, le loro esigenze di stabilità, gli impegni lavorativi del padre e l’opportunità di incrementare solo in parte il tempo di permanenza estiva. Analogamente, ha ritenuto congruamente motivata la conferma dell’assegno di mantenimento, alla luce della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
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