In materia di affidamento dei figli minori, la pendenza di un procedimento penale per violenza domestica o maltrattamenti non comporta né la sospensione necessaria del giudizio civile né preclude al giudice della famiglia di pronunciarsi sull’affidamento e sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice civile deve acquisire e valutare gli atti penali non coperti da segreto, procedere a un autonomo accertamento dei fatti, ascoltare il minore capace di discernimento e adottare la soluzione concretamente più idonea a realizzare il migliore interesse del minore, senza automatismi. La mera denuncia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari o il rinvio a giudizio non sono di per sé ostativi all’affidamento del genitore indagato o imputato, essendo necessaria una valutazione individualizzata, proporzionata e motivata delle capacità genitoriali, della genuinità delle dichiarazioni del minore, dell’eventuale strumentalità delle accuse e della concreta incidenza delle condotte contestate sul benessere del figlio.
Cass. civile, sentenza 14 luglio 2026, n. 23139
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine da una complessa vicenda di sottrazione internazionale di due minori. La madre aveva trattenuto i figli in Spagna senza il consenso del padre, sostenendo di essere vittima di violenza domestica. Il Tribunale di Granada ordinava il rientro dei minori in Italia, individuando la Sardegna quale loro residenza abituale; la madre non ottemperava immediatamente al provvedimento e veniva successivamente condannata per sottrazione di minorenni.
Nel giudizio civile italiano il Tribunale disponeva l’affidamento esclusivo dei figli al padre. In sede di reclamo la Corte d’appello affidava il figlio maggiore alla madre, valorizzandone la volontà, mentre confermava l’affidamento del minore al padre, limitando il diritto di visita della madre al territorio sardo. La Cassazione, con una precedente ordinanza, cassava tale decisione per insufficiente motivazione in ordine alla concreta attuazione della bigenitorialità, alla separazione dei fratelli e alle limitazioni delle frequentazioni materne.
Nel giudizio di rinvio emergevano nuovi fatti: la madre, autorizzata a trascorrere un periodo in Spagna con il figlio minore, non lo faceva rientrare nei termini stabiliti, sostenendo di volerlo proteggere dal padre; parallelamente risultava pendente un procedimento penale nei confronti di quest’ultimo per maltrattamenti e lesioni ai danni dei figli. La Corte d’appello riteneva tuttavia non dimostrate e strumentali le accuse di violenza, valorizzava le risultanze dei servizi sociali, della consulenza tecnica e dell’ascolto del minore, confermando l’affidamento esclusivo al padre con limitazione e monitoraggio delle visite materne.
La madre e il Procuratore generale ricorrevano per cassazione sostenendo che la pendenza del procedimento penale avrebbe imposto la sospensione del giudizio civile o comunque una diversa regolamentazione dell’affidamento. La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, affermando il principio dell’autonomia tra processo civile e penale: il giudice della famiglia non può attendere gli esiti del procedimento penale quando è chiamato a tutelare l’interesse attuale del minore, ma deve decidere tempestivamente sulla base degli elementi disponibili, acquisendo gli atti penali non coperti da segreto, svolgendo un’autonoma valutazione delle prove e fondando la decisione su un giudizio concreto e individualizzato del migliore interesse del figlio. Ha inoltre ribadito che la denuncia, il rinvio a giudizio e persino una precedente condanna non determinano automaticamente limitazioni della responsabilità genitoriale, essendo sempre necessaria una valutazione attuale e specifica della situazione familiare.
Parole chiave
Estremi del provvedimento