Gli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione o divorzio relativamente agli aspetti tipici della crisi familiare non sono sottratti al potere di revisione del giudice, ove sopravvengano circostanze rilevanti. In particolare, l’assegnazione della casa familiare, avendo esclusiva funzione di tutela della prole e non di mantenimento dell’ex coniuge o di garanzia del diritto all’abitazione, può essere revocata anche in presenza di un figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, qualora, valutate in concreto l’età, il percorso di vita e le condizioni personali del beneficiario, non sussista più l’esigenza di conservare il medesimo habitat domestico quale centro degli affetti e delle relazioni. In tale ipotesi può essere altresì revocato il contributo al mantenimento corrisposto al genitore convivente quando il genitore obbligato provveda direttamente e integralmente al mantenimento del figlio maggiorenne.
Trib. Milano sentenza 6/5/2026
Sintesi della vicenda
Il padre proponeva ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento corrisposto alla madre per il figlio maggiorenne, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà e la restituzione dell’immobile. Sosteneva che il figlio, ormai quasi venticinquenne, fosse mantenuto direttamente da lui, il quale provvedeva integralmente alle sue esigenze economiche ordinarie e straordinarie mediante consistenti elargizioni e la messa a disposizione di una carta di credito, mentre la madre continuava a beneficiare sia dell’assegnazione della casa sia dell’assegno di mantenimento.
La resistente si opponeva deducendo, anzitutto, che gli accordi raggiunti in sede di separazione e poi trasfusi nella sentenza di divorzio impedissero la revoca dell’assegnazione della casa familiare. Sosteneva inoltre che il figlio non avesse ancora raggiunto l’indipendenza economica e che, pertanto, permanessero sia il diritto all’assegnazione dell’immobile sia quello al mantenimento.
Il Tribunale di Milano ha innanzitutto chiarito che gli accordi concernenti gli aspetti tipici della separazione e del divorzio, pur se raggiunti consensualmente, rimangono sempre soggetti al potere di revisione del giudice in presenza di fatti sopravvenuti, non potendo assumere una stabilità superiore a quella dei provvedimenti giudiziali.
Nel merito ha ribadito che l’assegnazione della casa familiare tutela esclusivamente l’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente domestico e non costituisce uno strumento di sostegno economico dell’ex coniuge. Ha quindi affermato che, in presenza di figli maggiorenni, il venir meno dell’assegnazione non richiede necessariamente il raggiungimento della piena autosufficienza economica, ma impone una valutazione concreta delle esigenze di tutela dell’habitat familiare, tanto meno intense quanto più avanzata è l’età del figlio.
Nel caso di specie il figlio aveva quasi venticinque anni, stava completando gli studi universitari con un certo ritardo, collaborava saltuariamente nell’attività della madre e disponeva, oltre che del sostegno economico del padre, anche di un’abitazione acquistata da quest’ultimo e liberamente utilizzabile. Secondo il Tribunale, in tale contesto non era più ravvisabile alcuna esigenza di tutela dell’equilibrio psicologico mediante il mantenimento della casa familiare, mentre la prosecuzione dell’assegnazione avrebbe finito per ostacolare il fisiologico percorso di autonomia del giovane e comprimere ingiustificatamente il diritto di proprietà del padre.
Quanto al mantenimento, il Collegio ha accertato che il padre già provvedeva direttamente e integralmente alle esigenze del figlio maggiorenne, mentre l’assegno corrisposto alla madre serviva unicamente a sollevarla dagli oneri della convivenza. Richiamando la funzione educativa e responsabilizzante dell’assegno previsto dall’art. 337-septies c.c., il Tribunale ha ritenuto che la prosecuzione del contributo fosse ormai priva di giustificazione e addirittura idonea a favorire una condizione di deresponsabilizzazione del figlio. Per tali ragioni ha revocato sia l’assegnazione della casa familiare sia l’assegno di mantenimento, dando atto che il padre avrebbe continuato a provvedere direttamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio.
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