In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non spetta al marito la restituzione delle somme che assume di avere impiegato per la costruzione della casa familiare edificata su terreno di proprietà esclusiva della moglie quando non sia stata fornita la prova rigorosa dell’esclusivo sostenimento delle spese e dell’esclusiva provenienza delle relative provviste. In particolare, la presunzione di contitolarità delle somme giacenti su un conto corrente cointestato non può ritenersi superata da elementi documentali parziali o da deposizioni testimoniali prive di adeguati riscontri. Inoltre, anche l’eventuale contributo economico del coniuge alla realizzazione dell’immobile destinato ad abitazione familiare costituisce, di regola, adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia e di solidarietà coniugale ex artt. 143 e 147 c.c., con conseguente esclusione di qualsiasi diritto al rimborso o alla ripetizione delle somme, salvo la prova che gli esborsi, per entità e finalità, eccedessero tali doveri
Cass. civile ord. n. 22862 del 7/7/2026
Sintesi della vicenda
Il marito, separato dalla moglie, conveniva quest’ultima chiedendo la condanna al pagamento di € 75.000, sostenendo di avere integralmente finanziato la costruzione della casa familiare, edificata durante il matrimonio su un terreno donato esclusivamente alla moglie dal padre di lei. Fondava la domanda sugli artt. 936 e 2033 c.c., assumendo che la moglie fosse priva di redditi e che l’immobile fosse stato realizzato esclusivamente con il proprio stipendio. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello rigettavano la domanda, rilevando che il marito non aveva dimostrato né l’esclusiva provenienza delle somme impiegate né l’esclusivo sostenimento delle spese, essendo i pagamenti effettuati prevalentemente tramite un conto corrente cointestato e risultando, peraltro, che la moglie svolgesse attività agricola. I giudici di merito ritenevano inoltre che il contributo economico del marito alla costruzione della casa destinata a residenza della famiglia integrasse adempimento dei doveri di contribuzione familiare e non fosse pertanto ripetibile. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la mancata prova dell’esclusiva contribuzione economica e la riconducibilità delle spese ai doveri di solidarietà coniugale impediscono qualsiasi pretesa restitutoria, mentre la CTU non può essere utilizzata per supplire all’assenza di prova del diritto azionato.
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