L’affidamento super esclusivo del minore è giustificato quando uno dei genitori si dimostra stabilmente non collaborativo, ostacola l’operato dei Servizi Sociali, rifiuta di partecipare ai percorsi di sostegno prescritti, interrompe il percorso di coordinazione genitoriale, mantiene modalità relazionali aggressive e impedisce il lavoro di rete tra i professionisti coinvolti. In tali circostanze, nell’interesse del minore, il genitore maggiormente presente, collaborativo e rispondente ai bisogni evolutivi del figlio può essere autorizzato ad assumere autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse, con il solo obbligo di informarne l’altro genitore.
Tribunale di Pavia, Sezione II Civile, ordinanza 25 giugno 2026
Sintesi della vicenda
Nel corso di un procedimento relativo all’affidamento di una minore, i Servizi Sociali riferivano la persistente indisponibilità del padre a collaborare con la madre e con gli operatori, evidenziando il rifiuto di aderire ai percorsi psicologici prescritti, la mancata partecipazione ai colloqui convocati, il diniego dell’autorizzazione al lavoro congiunto tra Servizi e professionisti privati e il progressivo diradamento degli incontri con la figlia. Veniva inoltre rilevata l’interruzione del percorso di coordinazione genitoriale e l’inadeguatezza delle modalità comunicative del padre, caratterizzate da atteggiamenti aggressivi e oppositivi. Il Tribunale di Pavia, ritenendo impossibile l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, disponeva l’affidamento super esclusivo della minore alla madre, autorizzandola ad assumere autonomamente tutte le decisioni nell’interesse della figlia, con il solo obbligo di informare il padre, demandando ai Servizi Sociali il monitoraggio del nucleo e invitando il genitore a intraprendere un percorso psicologico individuale nella prospettiva di un futuro ripristino dell’affidamento condiviso.