L’animale d’affezione, pur essendo un essere senziente e destinatario di una specifica tutela normativa, continua ad essere qualificato dall’ordinamento civile come bene mobile (res) e non come soggetto di diritto. Ne consegue che, in caso di controversia tra ex coniugi o ex conviventi sulla gestione o frequentazione dell’animale, non è ammissibile il ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., essendo esperibili i rimedi cautelari tipici previsti dall’ordinamento, quali le azioni possessorie e il sequestro giudiziario. È inoltre esclusa l’applicazione analogica della disciplina dell’affidamento dei figli minori agli animali da compagnia.
Principio di particolare interesse
Il Tribunale afferma espressamente che la recente Legge n. 82/2025 non ha modificato la natura civilistica dell’animale d’affezione né gli ha attribuito soggettività giuridica. Pertanto, in assenza di una specifica disciplina legislativa, il giudice non può regolamentare l’affido condiviso dell’animale applicando analogicamente le norme dettate per i figli minori
Trib. Pavia ord. 27 gennaio 2026
Sintesi della vicenda
Un uomo, nell’ambito di un giudizio di merito volto ad ottenere la gestione condivisa del cane “Lola”, proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. chiedendo il ripristino immediato dei propri diritti di visita, cura e frequentazione dell’animale. Sosteneva che il cane fosse stato adottato durante la convivenza e che entrambi i coniugi se ne fossero occupati per anni, evidenziando inoltre l’urgenza derivante dall’età avanzata dell’animale.
L’ex moglie si opponeva, contestando la ricostruzione dei fatti e sostenendo l’inopportunità di una gestione condivisa alla luce del grave conflitto esistente tra le parti, aggravato da un procedimento penale pendente per maltrattamenti in famiglia a carico dell’uomo.
Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo insussistente il requisito della residualità dell’azione cautelare atipica, poiché gli animali domestici devono essere considerati beni mobili e sono pertanto tutelabili mediante gli ordinari rimedi possessori o il sequestro giudiziario.
Il reclamante impugnava l’ordinanza richiamando la recente Legge n. 82/2025 (“Legge Brambilla”), la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e la crescente valorizzazione degli animali quali esseri senzienti.
Il Tribunale di Pavia ha respinto il reclamo, confermando che, allo stato della legislazione vigente, gli animali da compagnia non sono soggetti di diritto ma beni mobili oggetto di tutela rafforzata. Ha escluso che la nuova normativa penale o la normativa europea abbiano attribuito agli animali una soggettività giuridica autonoma. Ha inoltre ribadito che non è consentita un’applicazione analogica delle norme sull’affidamento dei figli minori agli animali domestici e che la tutela richiesta deve essere eventualmente perseguita attraverso i rimedi tipici previsti dall’ordinamento.
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