In tema di disconoscimento di paternità, l’accoglimento della domanda e la conseguente rettifica dell’atto di nascita non determinano automaticamente la perdita del cognome originariamente attribuito al figlio. Il mantenimento del cognome, specie ove utilizzato in modo stabile e continuativo per lungo tempo, costituisce espressione del diritto all’identità personale tutelato dagli artt. 2 e 22 Cost. e può essere riconosciuto anche quando venga meno lo status filiationis cui il cognome era originariamente collegato, qualora esso abbia assunto autonoma funzione identificativa nella vita sociale e relazionale dell’individuo.
Trib. Udine sent. 311 del 24/4/2026
Sintesi della vicenda
Una donna proponeva azione di disconoscimento della paternità nei confronti del marito della madre, deceduto prima della sua nascita ma giuridicamente considerato padre in forza della presunzione di paternità matrimoniale. La ricorrente deduceva che la madre aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e produceva una relazione genetico-forense attestante, con probabilità praticamente certa, la paternità biologica di altro soggetto.
Il Tribunale di Udine riteneva pienamente raggiunta la prova dell’inesistenza del rapporto biologico con il padre legale, accogliendo la domanda di disconoscimento. Contestualmente, la ricorrente chiedeva di poter conservare il cognome utilizzato per oltre cinquant’anni, evidenziando come esso fosse ormai parte integrante della propria identità personale e sociale.
Il Tribunale accoglieva anche tale domanda, affermando che il cognome, pur originariamente collegato a uno status poi rivelatosi non conforme alla verità biologica, può acquisire autonoma rilevanza quale segno distintivo della persona, meritevole di tutela costituzionale indipendentemente dalla persistenza del rapporto di filiazione.
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