L’affidamento esclusivo, anche nella forma del c.d. “affido super-esclusivo”, è giustificato quando il genitore manifesti un totale disinteresse verso i figli, concretizzatosi in un abbandono morale e materiale e nella sostanziale abdicazione all’esercizio della responsabilità genitoriale. In tali casi, ove il genitore sia del tutto assente dalla vita dei minori e non partecipi alle decisioni fondamentali riguardanti salute, istruzione ed educazione, è legittimo attribuire all’altro genitore il potere di assumere autonomamente ogni decisione di maggiore interesse per la prole.
Trib. Bologna sentenza 1515 del 17/2/2026
Sintesi della vicenda
Il Tribunale di Bologna era chiamato a pronunciarsi nel giudizio di divorzio tra due coniugi con figli minori, già interessati in sede di separazione da un regime di affidamento “super-esclusivo” alla madre, collocamento prevalente presso di lei e incontri col padre fortemente limitati e monitorati. Dall’istruttoria e dalle relazioni dei servizi sociali emergeva una situazione di totale assenza paterna: il padre viveva all’estero, era irreperibile anche per i servizi, manteneva rapporti sporadici con i figli limitati a rare telefonate e non contribuiva personalmente al loro mantenimento, sostenuto economicamente dalla nonna paterna. I minori manifestavano sofferenza per l’assenza del padre e riconoscevano nella madre l’unico stabile riferimento genitoriale. Il Tribunale ha quindi confermato l’affido esclusivo rafforzato alla madre, attribuendole ogni decisione di maggiore interesse relativa ai figli, disponendo il collocamento presso l’abitazione materna e prevedendo incontri col padre solo previo accordo e senza forzature per i minori. È stato inoltre posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
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