In tema di mantenimento dei figli minori, l’assegnazione della casa familiare costituisce utilità economicamente valutabile della quale il giudice deve tenere conto nella determinazione del contributo di mantenimento, poiché il godimento dell’immobile integra un vantaggio patrimoniale per il genitore assegnatario. L’assegnazione della casa familiare è funzionalmente collegata al superiore interesse del minore alla conservazione dell’habitat domestico e, di regola, spetta al genitore presso cui il figlio sia collocato in via prevalente; in caso di collocamento paritetico, la soluzione deve essere individuata in concreto secondo il criterio maggiormente rispondente all’interesse del minore.
Cass. civile ord. 12140 del 30/4/2026
Sintesi della vicenda
La Corte d’Appello di Venezia, in sede di divorzio, aveva confermato un regime di collocamento pressoché paritetico del figlio minore tra i genitori, aumentando però l’assegno di mantenimento posto a carico del padre da € 450,00 a € 700,00 mensili, valorizzando l’incremento delle esigenze del minore e la maggiore capacità reddituale paterna. Il padre proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione del principio di proporzionalità e l’omessa considerazione dell’assegnazione della casa familiare alla madre. La Suprema Corte ha accolto il motivo, ribadendo che il godimento della casa familiare rappresenta un’utilità economicamente apprezzabile che deve essere considerata nella quantificazione del mantenimento. La Cassazione ha inoltre precisato che l’assegnazione dell’immobile è strettamente connessa all’interesse del minore alla continuità dell’ambiente domestico e che, in presenza di collocamento paritetico, il giudice deve individuare la soluzione concretamente più idonea alla tutela del minore.
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