Nei procedimenti minorili, l’ascolto del minore capace di discernimento costituisce un diritto fondamentale che il giudice deve garantire, salvo che esso sia contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo; tuttavia, qualora il minore sia già stato ascoltato e abbia espresso una volontà chiara sulle questioni controverse, il rinnovo dell’audizione nel grado di appello non è necessario, potendo il relativo diniego essere anche implicito. L’obbligo di motivazione sussiste in modo espresso e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di specifica richiesta del curatore speciale, mentre, negli altri casi, la superfluità dell’incombente può desumersi implicitamente dal contesto decisionale.
Cass. civile ord. 10344 del 20/4/2026
Sintesi della vicenda:
La controversia trae origine da un giudizio tra genitori separati avente ad oggetto la regolamentazione dei tempi di frequentazione padre-figlio e il contributo al mantenimento. Il Tribunale aveva ampliato il diritto di visita paterno, prevedendo anche il lunedì pomeriggio ogni quindici giorni. In sede di appello, la Corte territoriale revocava tale ampliamento, valorizzando la volontà già espressa dal minore, il quale aveva dichiarato di non voler modificare il regime di visita vigente, ritenuto comunque idoneo a garantire la bigenitorialità.
Il padre ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, l’omesso ascolto del minore in secondo grado e la carenza di motivazione sul punto. La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo, affermando che l’audizione non deve essere reiterata automaticamente, specie quando il minore sia già stato ascoltato e non emergano elementi nuovi o contrari al suo interesse. Nel caso concreto, la precedente dichiarazione del minore rendeva superfluo un nuovo ascolto, e la decisione della Corte d’appello risultava sorretta da una motivazione implicita ma sufficiente.
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