Gli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in occasione della separazione consensuale, anche se inseriti nel verbale omologato e contenenti trasferimenti immobiliari o attribuzioni patrimoniali, sono autonomamente impugnabili per simulazione da parte dei terzi creditori, ove pregiudizievoli dei loro diritti, trattandosi di pattuizioni dotate di causa negoziale propria e non necessariamente coincidenti con il contenuto essenziale della separazione; la simulazione assoluta può essere accertata anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, il cui apprezzamento di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato
Cass. civile ord. 3442 del 16/2/2026
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dall’azione proposta dalla vedova ed erede di un soggetto nei confronti dei coniugi che, in sede di separazione consensuale, avevano stipulato accordi patrimoniali comportanti il trasferimento di rilevanti beni immobili alla moglie. L’attrice sosteneva che tali pattuizioni fossero simulate e finalizzate a sottrarre il patrimonio del marito alle ragioni creditorie del de cuius, anche alla luce di pregresse vicende di appropriazione indebita e del depauperamento del capitale gestito.
Dopo una prima decisione di merito e un precedente rinvio della Cassazione, la Corte d’appello, in sede di rinvio, accertava la simulazione assoluta degli accordi patrimoniali di separazione, valorizzando una pluralità di indizi gravi, tra cui la tempistica dei trasferimenti, la dismissione integrale del patrimonio immobiliare, la persistente gestione e disponibilità dei beni da parte dell’alienante e la stretta connessione con il deterioramento dei rapporti economici e l’avvio di procedimenti penali.
La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme sulla simulazione e sull’onere della prova, sostenendo la validità delle clausole patrimoniali dell’accordo di separazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che gli accordi patrimoniali conclusi “in occasione” della separazione sono autonomi rispetto al negozio di separazione e possono essere oggetto di azione di simulazione da parte dei terzi, nonché che la valutazione delle presunzioni operata dal giudice di merito, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
fonte: www.cassazione.net