In materia di crisi familiare, con riferimento al figlio maggiorenne portatore di handicap grave ex l. 104/1992, ai sensi dell’art. 337-septies c.c. trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i figli minori in tema di visita, cura, mantenimento e assegnazione della casa familiare, ma non quelle sull’affidamento, non potendo la condizione di disabilità comportare automaticamente l’incapacità di agire; ne consegue che non è configurabile un affidamento esclusivo o condiviso, dovendosi piuttosto regolare tempi di permanenza, assistenza e contributo al mantenimento in funzione del superiore interesse della persona con disabilità e della concreta qualità delle relazioni familiari
Trib. Venezia sent. 8/1/2026
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di divorzio tra coniugi, la controversia si concentrava principalmente sulla regolamentazione dei rapporti relativi al figlio maggiorenne affetto da grave ritardo cognitivo, beneficiario di amministrazione di sostegno e non economicamente autosufficiente. In sede di separazione era stata prevista una collocazione paritaria del figlio presso entrambi i genitori, con contributo paterno al mantenimento e ripartizione delle spese straordinarie.
La madre chiedeva l’affidamento esclusivo e una collocazione prevalente presso di sé, deducendo comportamenti paterni pregiudizievoli, mentre il padre domandava la conferma del regime già in essere e la revisione delle modalità di contribuzione economica, evidenziando anche le entrate del figlio derivanti da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.
Il Tribunale, richiamando l’art. 337-septies c.c. e la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto non luogo a provvedere sull’affidamento, trattandosi di figlio maggiorenne con disabilità grave, e ha invece regolato i tempi di permanenza, confermando la collocazione paritaria settimanale presso entrambi i genitori, valorizzando le relazioni serene con il padre risultanti dalle relazioni dei servizi. È stato altresì mantenuto l’obbligo paterno di contribuzione al mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie, rigettando le ulteriori domande della madre