Nel giudizio di accertamento giudiziale della paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi all’esame del DNA costituisce un elemento indiziario valutabile ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., ma non è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di paternità, ove non sia corroborato da ulteriori e concreti elementi probatori idonei a dimostrare l’esistenza di rapporti tra la madre e il presunto padre all’epoca del concepimento.
Trib. Milano sent. n. 8852 del 19/11/2025
LA VICENDA
Una donna agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di un uomo che aveva sempre negato di essere suo padre biologico, rifiutando di sottoporsi al test del DNA. L’attrice deduceva l’esistenza di una relazione, seppur occasionale, tra la madre e il convenuto all’epoca del concepimento e chiedeva, oltre all’accertamento dello status, la condanna al pagamento del contributo al mantenimento, comprensivo degli arretrati dalla nascita.
Il Tribunale disponeva CTU genetica, che non poteva essere espletata per il rifiuto del convenuto ai prelievi. Tuttavia, il giudice rilevava come le allegazioni attoree fossero generiche, tardive e prive di riscontri istruttori, non risultando provata né l’esistenza di rapporti tra le parti all’epoca del concepimento né l’assenza di altre figure genitoriali di riferimento. In assenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, la domanda di accertamento della paternità veniva rigettata, con assorbimento delle domande accessorie e condanna dell’attrice alle spese di lite.