Quando una coppia si separa (o divorzia), non viene meno il dovere dei genitori di occuparsi dell’educazione e dell’istruzione dei figli. Secondo il principio della Bigenitorialità, il figlio ha diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, che continuano a esercitare in comune la responsabilità genitoriale — salvo diverso provvedimento del giudice.
Perciò, la scelta della scuola — pubblica o privata, indirizzo, sede, ecc. — in linea di massima non spettano a un solo genitore, ma devono essere decise congiuntamente.
L’art. 337-ter c.c. inserisce l’istruzione, l’educazione e la salute tra le decisioni di “maggiore interesse” per i figli: questo significa che tali decisioni — salvo casi particolari — devono essere assunte da entrambi i genitori.
Se i genitori — pur essendo separati — continuano ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente, la scelta della scuola resta in carico ad entrambi.
Solo in presenza di specifiche ragioni (es. affidamento esclusivo) la competenza può essere attribuita formalmente a uno dei due genitori
Va detto, però, che nella pratica capita spesso che un genitore — ad esempio quello con cui il figlio vive stabilmente — proceda all’iscrizione solo con le proprie dichiarazioni. Diverse scuole infatti seguono le indicazioni della nota del 2 settembre 2015 del Ministero (Prot. 5336), che consiglia di chiedere — in assenza di consenso scritto di entrambi — una dichiarazione che attesti l’avvenuta scelta “in osservanza delle norme sulla responsabilità genitoriale”.
Ciò significa che, a livello amministrativo, la scuola può considerarsi “al sicuro” rispetto a eventuali contestazioni, ma ciò non muta la regola giuridica per cui la decisione dovrebbe essere presa congiuntamente da entrambi i genitori.
Purtroppo non sono rari i casi in cui la separazione produce conflitti anche sulla scuola da far frequentare al figlio: pubblica o privata, vicina o più distante, con offerta formativa diversa, oppure perché uno dei genitori non vuole sostenere costi elevati.
Quando la scelta non è condivisa, la legge prevede — anche per decisioni di “maggiore interesse” — che la decisione definitiva possa essere rimessa al giudice.
In questi casi, il giudice — dopo aver ascoltato le ragioni di entrambi i genitori — valuta quale scuola risponda meglio al superiore interesse del minore.
Tra i criteri che orientano la decisione, più frequentemente emergono:
la prossimità della scuola rispetto alla residenza del figlio (comodità, tempi di trasporto, relazione con amici/compagni)
la qualità e l’idoneità dell’offerta formativa (indirizzi didattici, supporti per eventuali difficoltà, ambiente scolastico)
la continuità rispetto a percorsi già iniziati, per evitare ulteriori destabilizzazioni — soprattutto in fasi delicate della separazione. La stabilità ambientale, sociale e relazionale del minore può avere un peso decisivo.
In molte pronunce, i tribunali hanno mostrato una preferenziale inclinazione verso la scuola pubblica, considerata neutrale e meno suscettibile di influenzare — indirettamente — le convinzioni religiose o culturali del minore. Tuttavia, tale preferenza non è assoluta: se nel caso concreto risulta che la scuola privata garantisce un concreto vantaggio educativo o stabilità al minore, essa può essere ritenuta accettabile.
Un esempio recente: con l’ordinanza 13570/2024, la Corte di Cassazione ha confermato l’iscrizione del figlio a una scuola privata — nonostante l’opposizione di un genitore — perché la frequentazione dell’istituto già avviata garantiva continuità e stabilità in un contesto di forte conflittualità genitoriale
Anche il parere del minore può essere considerato, soprattutto se ha almeno 12 anni o comunque è in grado di discernere: ma non è vincolante. Il giudice può deviare da tale preferenza, purché motivi la decisione nell’interesse superiore del minore.
Alla luce delle regole e della giurisprudenza, può risultare utile seguire alcune “buone pratiche” per evitare conflitti o, se necessari, prepararne la gestione con maggiore consapevolezza:
dialogare apertamente e valutare insieme le opzioni: vicinanza della scuola, qualità didattica, costi, esigenze del minore, logistica quotidiana; tenendo sempre presente il meglio per il figlio (il “superiore interesse”).
Se possibile, formalizzare la scelta con il consenso di entrambi — anche con una dichiarazione scritta — per evitare contestazioni future.
Se le scelte divergono radicalmente, considerare la mediazione familiare: spesso un confronto guidato permette accordi equilibrati senza ricorrere al tribunale.
In caso di contenzioso, puntare su argomenti concreti: continuità didattica, opportunità formative, legami sociali già consolidati, esigenze del minore.
Coinvolgere il figlio, se adeguatamente maturo (età, consapevolezza), per considerare le sue preferenze, senza però porre su di lui l’onere decisionale.
La scelta della scuola per un figlio di genitori separati non è una mera formalità amministrativa: rappresenta un momento importante che può incidere sulla stabilità, sul benessere, sul percorso di crescita e sulle relazioni sociali del minore. Per questo la legge e la giurisprudenza privilegiano la condivisione genitoriale e, in caso di contrasti, la decisione in base al vero interesse del bambino.
In definitiva, al di là delle convinzioni personali dei genitori — religiose, economiche o ideologiche — la priorità deve rimanere sempre il bene del figlio: una scuola dove possa sentirsi sicuro, integrato, sostenuto e libero di costruire il proprio percorso.