In tema di revocazione della sentenza di divorzio, il dolo processuale idoneo a giustificare la revoca ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c. sussiste solo quando una delle parti ponga in essere un’attività deliberatamente fraudolenta, concretatasi in artifizi o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l’accertamento della verità. Non sono sufficienti il semplice silenzio su fatti decisivi o la mancata produzione di documenti.
Trib. Taranto sent. n. 2231 del 24/10/2025
la vicenda:
Una donna aveva chiesto la revocazione della sentenza di divorzio sostenendo che l’ex coniuge, in malafede, avesse nascosto la riconciliazione intervenuta tra loro. Il ricorso è stato rigettato, ritenendo che non fosse configurabile un dolo processuale, in quanto mancava un comportamento fraudolento idoneo a sviare la difesa o l’accertamento della verità. Il giudice ha precisato che il dolo processuale richiede un’attività artificiosa e ingannevole, non potendo essere integrato dal mero silenzio o dalla mancata produzione di prove favorevoli alla controparte. Inoltre, la Corte ha ribadito che, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revocazione, il ricorrente deve specificare la data della scoperta del dolo, pena l’inammissibilità della domanda.