È ammissibile l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo assunto da un coniuge in sede di accordi di separazione o divorzio di trasferire beni immobili a titolo di mantenimento una tantum, qualora tale obbligo emerga da un accordo valido ed efficace. La sentenza costitutiva deve tuttavia limitarsi a riprodurre integralmente il contenuto del contratto preliminare, senza introdurre modifiche o integrazioni non previste dalle parti, poiché giudice e ricorrente non possono alterare né innovare il regolamento negoziale risultante dall’interpretazione dell’accordo preliminare.
Tribunale di Catania sent. 5050 del 16/10/2025
La vicenda
Il marito adiva il Tribunale per ottenere l’esecuzione dell’accordo concluso con la moglie in sede di separazione, con il quale la donna si era impegnata a soddisfare l’obbligo di mantenimento cedendogli alcuni immobili . Nonostante l’accordo fosse valido e sottoscritto, la moglie non aveva dato esecuzione al trasferimento pattuito.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e, applicando l’art. 2932 c.c., emetteva una sentenza costitutiva che produceva gli effetti del contratto definitivo non concluso, ordinando il trasferimento degli immobili a favore del ricorrente. Il giudice ha chiarito che lo strumento dell’esecuzione in forma specifica è utilizzabile anche tra coniugi quando vi sia un valido accordo patrimoniale, purché la sentenza si limiti a darne esecuzione senza modificarne i contenuti originari.