L’ex assegnatario della casa coniugale è tenuto a versare l’indennità di occupazione quando tarda a lasciare l’immobile, dopo che il diritto di abitarlo è stato revocato. Per la quantificazione dell’indennità, il valore locativo del bene è meramente indicativo e il giudice vi si può discostare applicando un equo indennizzo.
Trib. Brindisi sentenza n. 1108 del 27 luglio 2025